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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge sull’Intelligenza Artificiale
Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.223 del 25-09-2025, della Legge 23 settembre 2025, n. 132 Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
In particolare si ricorda che:
- l'articolo 7 (Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità) prevede che l’intelligenza artificiale può migliorare il sistema sanitario, sostenendo prevenzione, diagnosi e cura, ma sempre nel rispetto dei diritti e della protezione dei dati personali. Non può essere usata per limitare o discriminare l’accesso alle cure. Le persone devono essere informate quando vengono impiegate queste tecnologie. La legge incoraggia lo sviluppo di soluzioni che favoriscano l’inclusione, l’autonomia e la qualità della vita delle persone con disabilità. L’intelligenza artificiale è uno strumento di supporto alle decisioni mediche, ma la responsabilità finale rimane sempre ai professionisti sanitari. I sistemi devono essere affidabili, sottoposti a verifiche e aggiornamenti periodici per ridurre il rischio di errori e garantire la sicurezza dei pazienti;
- l'articolo 8 (Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario) prevede che il trattamento dei dati, anche personali, da parte di enti pubblici, organizzazioni senza scopo di lucro, IRCCS e soggetti privati nel settore sanitario, è considerato di interesse pubblico quando finalizzato alla ricerca e alla sperimentazione scientifica. Ciò riguarda in particolare lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie, la creazione di farmaci, terapie, tecnologie riabilitative, dispositivi medici, protesi e interfacce uomo-macchina, oltre a studi sulla salute, la sicurezza sanitaria e la biologia umana, anche in ambito sportivo. Gli interessati devono essere informati, ma non è richiesto un consenso specifico per l’utilizzo secondario di dati già raccolti, purché questi non contengano elementi identificativi diretti, salvo nei casi in cui sia inevitabile conoscere l’identità della persona per proteggerne la salute. È sempre consentito trattare i dati personali per scopi di anonimizzazione, pseudonimizzazione o creazione di dati sintetici, anche per studi sul movimento e le prestazioni sportive, nel rispetto dei diritti economici legati alle attività agonistiche. Un’agenzia nazionale, con il parere del Garante per la protezione dei dati, può definire e aggiornare linee guida sulle procedure di anonimizzazione e creazione di dati sintetici. I trattamenti di dati devono essere comunicati preventivamente al Garante, indicando tutte le informazioni richieste. Essi possono iniziare dopo 30 giorni dalla comunicazione, a meno che il Garante non disponga un blocco. Restano invariati i poteri di controllo e sanzione del Garante.
Il provvedimento entrerà in vigore il 10 ottobre 2025.