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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

L’Ispettorato non può riqualificare l’inquadramento di un lavoratore solo sulla base delle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo
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L’Ispettorato non può riqualificare l’inquadramento di un lavoratore solo sulla base delle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo

Tribunale Cosenza Sez. Lavoro del 6 maggio 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di una società cui era pervenuto un avviso di addebito con cui l’INPS – a seguito di un accertamento ispettivo dell’ITL – richiedeva il pagamento di € 32.389,96, a titolo di omessa contribuzione relativa all’errato inquadramento di un dipendente, il quale, sebbene formalmente fosse impiegato amministrativo – a dire dell’Ispettorato - svolgeva mansioni di “Quadro”.
L’azienda impugnava giudizialmente l’avviso di addebito, deducendo – tra le altre cose – che la richiesta dell’Istituto previdenziale si basasse erroneamente solo sulle dichiarazioni rese, in sede ispettiva, dal lavoratore coinvolto.

Orbene, il Tribunale, in accoglimento della domanda ricorrente, ha affermato, preliminarmente, che l’errato inquadramento di un dipendente non può essere frutto di una mera valutazione soggettiva fondata su personali ricostruzioni degli ispettori derivanti dalle dichiarazioni loro rilasciate dai lavoratori coinvolti nell’accertamento. Invero, secondo il Giudice, le dichiarazioni rese agli ispettori non costituiscono un dato equivoco, ma possono assumere (a seconda delle interpretazioni) significati molteplici. Ciò, in quanto i soggetti che vengono sentiti quando utilizzano alcuni termini, non lo fanno per attribuirgli uno specifico contenuto tecnico-giuridico o aziendalistico.

D’altronde la stessa Cassazione (cfr. ex pluris n. 8445/2020) ha più volte ribadito che “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l’esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, ma non anche delle valutazioni dell’ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall’ispettore in base ad altri fatti; tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.

Nel caso di specie, il Tribunale ha sottolineato che gli Ispettori hanno fondato le proprie valutazioni esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal lavoratore e dall’amministratore unico della società, “senza in alcun modo riportare le declaratorie contrattuali relative ai quadri e agli impiegati amministrativi… mancando in radice la possibilità di sussumere le mansioni in una delle due declaratorie“. Il ritenuto “demansionamento” – si legge in sentenza - non è dunque il risultato di una comparazione tra le mansioni di fatto svolte dal lavoratore e le mansioni rientranti nella declaratoria dei quadri, ma una valutazione soggettiva, sganciata da ogni criterio verificabile e fondata su personali ricostruzioni degli ispettori in ordine alla figura dei “quadri” e alla figura degli “impiegati amministrativi”.

Su tali presupposti, il Tribunale di Cosenza ha quindi accolto il ricorso della società e annullato l’avviso di addebito opposto.

 

 

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