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Notizie dalla Liguria

Il Presidente Cittadini e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 5 giugno, Barbara Cittadini e il Direttore, Filippo Leonardi, hanno incontrato ad Arco di Trento gli associati Aiop delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con i loro Presidenti provinciali, Carlo Stefenelli e Paolo Bonvicini.
La Presidente Cittadini ha sottolineato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste, che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede nazionale é quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.

#insieme

Relazione del Presidente nazionale, Barbara Cittadini

La 55 Assemblea nazionale AIOP, che si è tenuta l’ultimo giorno dei lavori assembleari di Como, è stata l’occasione per la Presidente Barbara Cittadini di inviare un messaggio: lavorando insieme, realmente e concretamente, è possibile programmare e realizzare un percorso di crescita e sviluppo.
Nella sua relazione, Cittadini ha descritto prima di tutto lo scenario nel quale ha lavorato, insieme alla Squadra dell’Esecutivo, dal primo giorno del suo insediamento, ricordando che le elezioni politiche del 2018 hanno rappresentato un incontrovertibile cambiamento del quadro parlamentare che, a sua volta, hanno rotto alcuni degli schemi ai quali tutti eravamo abituati.

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Notizie Aiop Nazionale

L’Ispettorato non può riqualificare l’inquadramento di un lavoratore solo sulla base delle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo
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L’Ispettorato non può riqualificare l’inquadramento di un lavoratore solo sulla base delle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo

Tribunale Cosenza Sez. Lavoro del 6 maggio 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di una società cui era pervenuto un avviso di addebito con cui l’INPS – a seguito di un accertamento ispettivo dell’ITL – richiedeva il pagamento di € 32.389,96, a titolo di omessa contribuzione relativa all’errato inquadramento di un dipendente, il quale, sebbene formalmente fosse impiegato amministrativo – a dire dell’Ispettorato - svolgeva mansioni di “Quadro”.
L’azienda impugnava giudizialmente l’avviso di addebito, deducendo – tra le altre cose – che la richiesta dell’Istituto previdenziale si basasse erroneamente solo sulle dichiarazioni rese, in sede ispettiva, dal lavoratore coinvolto.

Orbene, il Tribunale, in accoglimento della domanda ricorrente, ha affermato, preliminarmente, che l’errato inquadramento di un dipendente non può essere frutto di una mera valutazione soggettiva fondata su personali ricostruzioni degli ispettori derivanti dalle dichiarazioni loro rilasciate dai lavoratori coinvolti nell’accertamento. Invero, secondo il Giudice, le dichiarazioni rese agli ispettori non costituiscono un dato equivoco, ma possono assumere (a seconda delle interpretazioni) significati molteplici. Ciò, in quanto i soggetti che vengono sentiti quando utilizzano alcuni termini, non lo fanno per attribuirgli uno specifico contenuto tecnico-giuridico o aziendalistico.

D’altronde la stessa Cassazione (cfr. ex pluris n. 8445/2020) ha più volte ribadito che “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l’esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, ma non anche delle valutazioni dell’ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall’ispettore in base ad altri fatti; tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.

Nel caso di specie, il Tribunale ha sottolineato che gli Ispettori hanno fondato le proprie valutazioni esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal lavoratore e dall’amministratore unico della società, “senza in alcun modo riportare le declaratorie contrattuali relative ai quadri e agli impiegati amministrativi… mancando in radice la possibilità di sussumere le mansioni in una delle due declaratorie“. Il ritenuto “demansionamento” – si legge in sentenza - non è dunque il risultato di una comparazione tra le mansioni di fatto svolte dal lavoratore e le mansioni rientranti nella declaratoria dei quadri, ma una valutazione soggettiva, sganciata da ogni criterio verificabile e fondata su personali ricostruzioni degli ispettori in ordine alla figura dei “quadri” e alla figura degli “impiegati amministrativi”.

Su tali presupposti, il Tribunale di Cosenza ha quindi accolto il ricorso della società e annullato l’avviso di addebito opposto.

 

 

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