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Notizie dalla Liguria

Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop

C'era un errore di calcolo e la riduzione incideva solo sui privati. Secondo il Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, Barbara Cittadini: "Registro, non senza soddisfazione, la sentenza del Tar. Mi auguro che possa costituire presupposto e nuova base per la programmazione della rete ospedaliera regionale. Affinché questa possa, finalmente, essere impostata su una reale e virtuosa collaborazione tra amministrazione e operatori del settore ed abbia come unico obiettivo quello di garantire ai siciliani un sistema sanitario efficiente e di qualità".

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti.
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Notizie Aiop Nazionale

Inquadramento del Lavoratore: quando la comparazione con i colleghi non rileva
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Inquadramento del Lavoratore: quando la comparazione con i colleghi non rileva

Cass. Civ. Sez. Lav. ord. 25 giugno 2025, n. 17008.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

L’ordinanza in commento affronta il caso di un lavoratore che aveva adito in giudizio il proprio datore di lavoro al fine di ottenere il riconoscimento di un inquadramento superiore rispetto a quello contrattualmente attribuito, con richiesta di condanna dell’azienda alla ricostruzione della posizione giuridica ed economica, al pagamento delle differenze retributive maturate ed al risarcimento del danno esistenziale e da lesione all'immagine, alla professionalità e alla carriera.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d'Appello rigettavano le domande del lavoratore, rilevando, in particolare, che secondo il Regolamento CONSOB, la funzione di controllo interno è assegnata ad un responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori sottoposti a controllo, rendendo quindi irrilevante la circostanza che i controllati avessero un inquadramento superiore. Inoltre, la Corte d'Appello evidenziava che il lavoratore aveva omesso di specificare il contenuto delle mansioni svolte in concreto e di raffrontarle con i profili e le mansioni propri della superiore qualifica rivendicata, secondo il cosiddetto "giudizio trifasico".

Il lavoratore proponeva dunque ricorso in Cassazione.

Orbene, la Suprema Corte ha innanzitutto ribadito che per il riconoscimento dell'inquadramento superiore è "necessario" seguire il cosiddetto "giudizio trifasico", che "si articola nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda".

L'importanza di tale metodologia emerge chiaramente dalle parole della Cassazione, che ha sottolineato come sia "necessario che ciascuno dei suddetti momenti trovi ingresso nel ragionamento decisorio". Il mancato rispetto di questo approccio metodologico non è una mera irregolarità procedurale, ma configura "il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c.".

Indi ha affrontato l’ulteriore questione dell'irrilevanza della comparazione con altri dipendenti. La Cassazione ha infatti stabilito con nettezza che "nel nostro ordinamento non esiste un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni".

Questo principio trova il suo fondamento costituzionale in un'interpretazione rigorosa degli articoli 36 e 3 della Costituzione. Come precisato dalla Corte, l'articolo 36 della Costituzione "si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva", mentre l'articolo 3 "impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati".

Gli Ermellini hanno quindi concluso sostenendo che "la mera circostanza che determinate mansioni siano state affidate a dipendenti cui il datore di lavoro riconosceva una qualifica superiore, è del tutto irrilevante per il dipendente al quale, con diversa e inferiore qualifica, siano state affidate le stesse mansioni", con ciò dunque negando categoricamente il riconoscimento dell'inquadramento superiore basandosi esclusivamente sulla comparazione con colleghi che svolgono mansioni analoghe ma godono di un trattamento contrattuale migliore.

Per tali motivi, il ricorso del dipendente è stato respinto con conferma delle precedenti statuizioni.

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