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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Inquadramento del Lavoratore: quando la comparazione con i colleghi non rileva
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Inquadramento del Lavoratore: quando la comparazione con i colleghi non rileva

Cass. Civ. Sez. Lav. ord. 25 giugno 2025, n. 17008.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

L’ordinanza in commento affronta il caso di un lavoratore che aveva adito in giudizio il proprio datore di lavoro al fine di ottenere il riconoscimento di un inquadramento superiore rispetto a quello contrattualmente attribuito, con richiesta di condanna dell’azienda alla ricostruzione della posizione giuridica ed economica, al pagamento delle differenze retributive maturate ed al risarcimento del danno esistenziale e da lesione all'immagine, alla professionalità e alla carriera.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d'Appello rigettavano le domande del lavoratore, rilevando, in particolare, che secondo il Regolamento CONSOB, la funzione di controllo interno è assegnata ad un responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori sottoposti a controllo, rendendo quindi irrilevante la circostanza che i controllati avessero un inquadramento superiore. Inoltre, la Corte d'Appello evidenziava che il lavoratore aveva omesso di specificare il contenuto delle mansioni svolte in concreto e di raffrontarle con i profili e le mansioni propri della superiore qualifica rivendicata, secondo il cosiddetto "giudizio trifasico".

Il lavoratore proponeva dunque ricorso in Cassazione.

Orbene, la Suprema Corte ha innanzitutto ribadito che per il riconoscimento dell'inquadramento superiore è "necessario" seguire il cosiddetto "giudizio trifasico", che "si articola nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda".

L'importanza di tale metodologia emerge chiaramente dalle parole della Cassazione, che ha sottolineato come sia "necessario che ciascuno dei suddetti momenti trovi ingresso nel ragionamento decisorio". Il mancato rispetto di questo approccio metodologico non è una mera irregolarità procedurale, ma configura "il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c.".

Indi ha affrontato l’ulteriore questione dell'irrilevanza della comparazione con altri dipendenti. La Cassazione ha infatti stabilito con nettezza che "nel nostro ordinamento non esiste un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni".

Questo principio trova il suo fondamento costituzionale in un'interpretazione rigorosa degli articoli 36 e 3 della Costituzione. Come precisato dalla Corte, l'articolo 36 della Costituzione "si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva", mentre l'articolo 3 "impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati".

Gli Ermellini hanno quindi concluso sostenendo che "la mera circostanza che determinate mansioni siano state affidate a dipendenti cui il datore di lavoro riconosceva una qualifica superiore, è del tutto irrilevante per il dipendente al quale, con diversa e inferiore qualifica, siano state affidate le stesse mansioni", con ciò dunque negando categoricamente il riconoscimento dell'inquadramento superiore basandosi esclusivamente sulla comparazione con colleghi che svolgono mansioni analoghe ma godono di un trattamento contrattuale migliore.

Per tali motivi, il ricorso del dipendente è stato respinto con conferma delle precedenti statuizioni.

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