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Notizie dalla Liguria

Un'opportunità da non perdere

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Un'opportunità da non perdere

Barbara Cittadini, Presidente nazionale AIOP e Gabriele Pelissero, Past President

Il DL semplificazione prevede che, entro il 30 aprile p.v., le aziende farmaceutiche versino 2.378 milioni di euro, in termini di ripiano della spesa farmaceutica del SSN per gli anni 2013-2017.
Dopo il 31 maggio queste risorse potranno essere ripartite alle Regioni e alle Provincie autonome, con decreto del Ministro dell’Economia, sentita l’AIFA e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Il Fondo Sanitario Nazionale e, quindi, i bilanci della sanità delle Regioni potranno, quindi, disporre di un imprevisto e considerevole incremento di risorse, prezioso in una fase di restrizione della spesa sanitaria pubblica ma, ancora più, prezioso in quanto inatteso e, pertanto, non ancorato alle rigide dinamiche della spesa corrente.
In questo modo, almeno per questo anno, l’affermazione, che abbiamo sentito infinite volte, “non ci sono risorse” verrà smentita dalla realtà dei fatti e questa, incontrovertibilmente, è una buona notizia per Tutto il Sistema.
A quel punto, chi ha la responsabilità di dovere operare delle scelte sarà chiamato a decidere su come impiegare i nuovi fondi ed è, facilmente, prevedibile che vi saranno tante aspettative, che daranno vita ad infinite discussioni nei territori.
L’Aiop non chiede nulla per le aziende associate.
Ma ritiene che, con una disponibilità così ampia, tutti coloro i quali dovranno
stabilire come impiegare queste risorse non potranno non sentire il dovere etico e politico di dare una risposta a 100.000 lavoratori, che operano nelle componente di diritto privato del SSN, assicurando loro la copertura economica del contratto di lavoro, così come è stato, correttamente, statuito per i colleghi della componente di diritto pubblico, non sottovalutando il fatto che tutti insieme, con la medesima abnegazione, garantiscono, quotidianamente, servizi e prestazioni, che consentono al Paese di poter, orgogliosamente, affermare di avere un sistema universalistico e solidaristico.
La possibilità di potere contare su codeste disponibilità economiche consentirebbe, altresì, di affrontare, concretamente, il problema delle liste d’attesa.
Le nostre aziende sono pronte a garantire il proprio contributo, in tempi rapidi, con costi certi, con efficienza e soddisfazione per i cittadini misurabili.
Per l’AIOP, sia a livello Nazionale, che nelle Regioni e nelle Provincie autonome, è il momento di dimostrare le potenzialità inespresse delle nostre aziende, lavorando con impegno nei territori ma, sopratutto, avendo, finalmente, la possibilità di una risposta da dare, se ci diranno “non ci sono le risorse”.
Questa volta ci sono e dobbiamo chiedere con determinazione che vengano utilizzate, anche, per soddisfare le legittime aspettative dei nostri lavoratori e il diritto, costituzionalmente garantito, dei cittadini di avere, in tempi rapidi, una risposta alla loro domanda di salute.
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Notizie Aiop Nazionale

Danni da emotrasfusione. Da quando decorre la prescrizione per il risarcimento

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2665 del 5 febbraio 2018

Con il provvedimento n. 2665 del 5 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa per cui nei casi di danni da emotrasfusione infetta il termine della prescrizione del diritto (dies a quo) decorre non oltre la data di richiesta di risarcimento del danno.
Il provvedimento scaturisce dalla richiesta risarcitoria avanzata da una donna, nei confronti del Ministero della salute e dall’Azienda Ospedaliera, che a seguito di analisi del sangue nel 1992 scopre di essere positiva al virus HCV-AB con conseguente fibroplasia retro-ventale.
Solo nel 2001 la commissione medica all’uopo investita della questione afferma il nesso eziologico tra la malattia e la trasfusione di sangue infetto che fu necessario praticarle alla nascita avvenuta prematuramente.

Incompletezza della cartella clinica e responsabilità medica

Cassazione civile, sentenza n.7250 del 23 marzo 2018

Con la sentenza n. 7250 del 23 marzo 2018, la Corte di Cassazione ha affermato il principio in base al quale l'incompletezza della cartella clinica va ritenuta circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente.
La decisione è intervenuta a conclusione di una vicenda in cui una paziente, inizialmente recatasi presso una struttura ospedaliera per una mal occlusione dentale, era andata incontro ad un peggioramento consistito nella perdita dei denti e nel deterioramento della situazione occlusale, con persistenti dolori e lesioni. A fronte di tale situazione si era quindi reso necessario un intervento chirurgico al fine di spostare il mascellare, al termine del quale la paziente veniva dimessa «con la bocca in contenzione, la faccia tumefatta, l'impossibilità di masticare e un blocco mascellare per 45 giorni».

Nuove regole per i trapianti da donatore con infezione da HIV

Decreto del Ministro della salute dell'1 febbraio 2018

Lo scorso 8 marzo è stato pubblicato sulla G.U. n. 56, il decreto del Ministro della salute dell'1 febbraio 2018 di «Modifica dell’articolo 3 del decreto 2 agosto 2002, recante: "Criteri e modalità per la certificazione dell'idoneità degli organi prelevati al trapianto (art. 14, comma 5, legge 1 aprile 1999, n. 91"», che prevede alcune novità in materia di trapianti da donatore affetto da HIV.
L'art. 3 del decreto 2 agosto 2002 prevede, infatti, il divieto di procedere al trapianto da un donatore positivo per HIV, in ragione della necessità di impedire la trasmissibilità di tale virus attraverso trapianto di organo. Tuttavia tale rischio non ricorrerebbe nel caso in cui si tratterebbe di utilizzare gli organi di un donatore HIV positivo in soggetti ugualmente HIV positivi.
Il decreto dell'1 febbraio 2018 autorizza, quindi, i trapianti per queste ipotesi, introducendo una serie di criteri specifici di eleggibilità del donatore positivo HIV.

Licenziato lavoratore che, in malattia, suona al concerto della festa patronale

Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 6047 del 13 marzo 2018

La pronuncia in commento affronta il caso di un lavoratore licenziato per essersi questi, nel periodo di sua assenza dal servizio (4 giorni), a seguito di “presunta” malattia, esibito in pubblico svolgendo attività di concertista unitamente ad altre persone nell’ambito di una serata organizzata per una festa patronale.
L’ex dipendente impugnava la risoluzione irrogata ed il Tribunale, in primo grado, confermava la legittimità del provvedimento. Appellatosi, la Corte d’Appello di Genova riformava la sentenza ed annullava il licenziamento, condannando il datore di lavoro alla reintegra e all’indennità risarcitoria.

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