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Notizie dalla Liguria

Cambiamento

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Cambiamento

Gabriele Pelissero, Consigliere delegato AIOP per le Relazioni istituzionali e associative

Fra i più importanti atti governativi di questa complessa stagione si colloca certamente la nota di aggiornamento al DEF in approvazione in Parlamento l’11 ottobre.
Il 10 ottobre le Commissioni Affari Sociali della Camera e Igiene e Sanità del Senato hanno espresso i pareri favorevoli rispetto ai profili di interesse in ambito sanitario.

Ciò che qui importa, in maniera particolarmente rilevante, è quanto contenuto nel parere presentato dal relatore, il Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato Pierpaolo Sileri (M5S) sotto due profili.

• “Pianificazione sistemica della riqualificazione e razionalizzazione della spesa sanitaria, fondata su una “vera competizione tra erogatori pubblici e privati” nel prevedere:
- Nuove regole di reclutamento delle direzioni generali delle aziende pubbliche e di contrattualizzazione, con l’obiettivo di superare la logica del costo storico a favore di una programmazione basata su costi standard, pur nel rispetto di un’ottica di regionalismo differenziato;
- Aggiornamento dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da remunerare in base all’analisi di costi e prezzi, nonché su semplificazione, responsabilità e trasparenze dell’azione amministrativa.

Definizione di strumenti di carattere innovativo e sperimentale per aumentare il numero di medici specialisti, inserendo percorsi alternativi di formazione professionale, equipollente a quello vigente, con l’attivazione di contratti di formazione lavorativa teaching hospital per le specializzazioni mediche in strutture ospedaliere non universitarie.


Come commentare la sollecitazione che viene dal Senato alla riqualificazione della spesa, al sostegno alla competizione pubblico-privato e allo sviluppo di canali paralleli alla specializzazione medica utilizzando strutture ospedaliere non universitarie?
E le nuove regole di contrattualizzazione che superino la logica del costo storico?
Certo dobbiamo essere prudenti, e chi lavora in AIOP da anni sa bene di quante trappole e di quante illusioni sia disseminato il rapporto con le Istituzioni e con la politica.
Ma con tutte le cautele del caso, siamo di fronte ad un fatto nuovo, imprevisto e fortemente discontinuo rispetto al passato.
Il Parlamento che promuove una “vera competizione fra erogatori pubblici e privati”?
Se questa visione si sviluppasse, se entrasse nelle prospettive autentiche della politica sanitaria italiana ci troveremmo di fronte a un cambiamento epocale, a uno straordinario successo anche culturale della nostra Associazione, a una nuova prospettiva di crescita nel SSN.
E anche sul grave problema della carenza di specializzandi, colpisce questa rinnovata attenzione proprio in un momento in cui come AIOP stiamo proponendo un accordo quadro per inserire l’intera nostra rete ospedaliera nella formazione post-laurea dei medici.

Detto questo, proseguiamo con il nostro lavoro, che già abbiamo intensificato con la nuova legislatura, e proviamo a tradurre questa apertura in un primo, fondamentale gesto concreto, la modifica del Dl n.95, con l’eliminazione del cappio che stringe da anni il collo delle Regioni e dell’ospedalità privata, e che è responsabile in buona misura della crisi del SSN, a partire dal continuo crescere delle liste d’attesa.

E per una volta, almeno, lavoriamo con un interlocutore che sembra abbandonare il solito pregiudizio ideologico.
Che sia il cambiamento?
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Notizie Aiop Nazionale

Uno sguardo che cambia la realtà

XX Convegno nazionale Pastorale della salute - Roma, 14-16 maggio 2018

Il titolo del Convegno intende sottolineare un obiettivo – a partire dal profondo significato evangelico del verbo “guardare” –, la necessità di uno sguardo attento al cambiare delle realtà in cui viviamo ed operiamo, per iniziare con uno sguardo in profondità, sull’uomo, sul significato del senso del dolore che continuamente interpella, sullo sguardo di Cristo che ci chiama ad una visione integrale dell’uomo, e allo stesso tempo richiama e sollecita la concretezza dell’agire. Cambiare il nostro modo di guardare la realtà, scoprirne altri aspetti, ci permette così di cambiare la storia, andando oltre atteggiamenti passivi o allarmisti. La progettualità pastorale ha bisogno di fondamenti solidi.

Il regime delle prestazioni rese da personale medico per conto di struttura non convenzionata

Non applicabile l'esenzione di cui all’art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972

Per quanto riguarda le case di cura non convenzionate, queste non usufruirebbero del regime di esenzione di cui all’art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972.
La prassi dell’Amministrazione finanziaria in tema di regime di esenzione rileva solo per le ipotesi di diagnosi, cura e riabilitazione rese ambulatorialmente da medici e paramedici della struttura al paziente che non sia ricoverato, ovvero nel caso in cui sia la struttura a fornire tale servizio nell’ambito di un rapporto contrattuale diretto con il paziente stesso. Deve, dunque, in questi casi applicarsi l’aliquota ordinaria al 22%.


Mancata diagnosi. Il medico risponde anche al di là della sua specializzazione

Cassazione penale - sez. IV, sentenza n. 15178/2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15178/2018, ha riconosciuto la responsabilità penale per negligenza o imprudenza in capo ad un famoso neurologo che, non avendo ricondotto i sintomi della paziente ad un'origine cardiaca, aveva omesso la prescrizione dei relativi ulteriori esami che avrebbero invece potuto rivelare la patologia poi degenerata nel decesso dell'assistita. Secondo i giudici il medico, di fronte alla persistenza dei sintomi, non avrebbe dovuto limitarsi a prescrivere alla paziente gli accertamenti relativi al suo ambito di specializzazione, ma avrebbe dovuto assumere un atteggiamento professionalmente più flessibile tale da poter considerare patologie non del proprio campo.

Nel caso in esame lo specialista, a fronte dei continui svenimenti della paziente, rimanendo nell'ambito della propria specializzazione, si era limitato a prescriverle un "tilt test" ed a fronte dell'esito negativo dello stesso, aveva escluso ogni possibile ulteriore patologia. In seguito al decesso della paziente per problemi cardiaci, il medico aveva negato ogni responsabilità sulla base del fatto che il "tilt test" era stato effettuato in una struttura diversa da quella indicata e che dopo la visita specialistica, l'assistita non aveva più consultato neanche telefonicamente il professionista. La difesa si era inoltre basata sul fatto che il sanitario, nello svolgimento della propria attività, si era attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


Assistente di studio odontoiatrico. Il decreto con le nuove regole

DPCM del 9 febbraio 2018

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 9 febbraio scorso ha dato attuazione all’accordo posto in essere dalla Conferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017. Oggetto del provvedimento è l’istituzione, e conseguente regolamentazione, della professione di “assistente di studio odontoiatrico”.
È demandato alle Regioni e Provincie Autonome la formazione di tali professionisti, mediante l'organizzazione di corsi specifici con un monte ore non inferiore alle 700, tra teoria e pratica, a cui dovrà aggiungersi un periodo obbligatorio di tirocinio presso studi odontoiatrici.
Requisito essenziale è l’aver assolto ai doveri scolastici (attualmente l’obbligo scolastico vige sino agli anni 16, ex L. 296/2006).
Tale nuova figura avrà il compito di coadiuvare il professionista odontoiatra nella cura e predisposizione degli ambienti clinici e della strumentazione, nell'assistenza durante la prestazione clinica (c.d. addetto alla poltrona), nella segreteria e nell'amministrazione. È fatto assoluto divieto per l’assistente di intervenire sul paziente, anche se in presenza del professionista.


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