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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

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Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

L’accordo riguarda sostanzialmente la predisposizione di “Linee Guida” operative per l’ottimizzazione della fase di esecuzione delle prestazioni e dei servizi sanitari nel settore dell’assistenza integrativa. Le parti si impegnano a innalzare la qualità, la sicurezza, la tempestività, l’efficacia, la facilità di accesso alle prestazioni e la corretta presa in carico amministrativa, a beneficio degli assistiti. Fornire indicazioni e informazioni concrete su misure e processi di qualità che rendano agevole l’assistenza anche per strutture di piccola dimensione. Il trattamento dei dati dei pazienti, secondo le rispettive responsabilità, sancito dalla Direttiva europea 679/2016, meglio conosciuta come General Data Protection Regulation.

Il testo sottoscritto, inoltre, contempla tutta una serie di “accorgimenti” per evitare il più possibile eventuali contenziosi economici tra le parti in causa, al fine di ridurre al minimo le ripercussioni sull’assistito.

Il Presidente del Fasi, Marcello Garzia, ha così commentato l’accordo sottoscritto: “Ho sempre pensato che tutte le strutture e le persone valide possono essere utili per la sanità e l’assistenza. La saggezza, come in questo caso, sta nel far lavorare insieme tutti gli attori della filiera evitando le contrapposizioni, finalizzando le forze innanzitutto al bene degli assistiti”.

Il Direttore Generale di Confindustria, Marcella Panucci, ha espresso così il suo apprezzamento: “Sono contenta perché l’accordo viene siglato tra il Fasi, Fondo di Confindustria e Federmanager, e la nostra associazione di categoria dell’ospedalità privata, l’AIOP, che si è fatta promotrice di meccanismi innovativi di funzionamento e di sviluppo trasparente del secondo pilastro. La Sanità Integrativa è un’opportunità e Confindustria è in prima linea su questo, fermo restando la necessità di valorizzare il Sistema Sanitario Nazionale che è la base della tutela della salute dei nostri cittadini”.

La sottoscrizione di quest’accordo contribuisce, in una logica di efficienza integrata e non alternativa al Servizio sanitario nazionale, alla definizione di “chiari” meccanismi regolatori del sistema, permettendo alle strutture sanitarie nostre associate, anche di piccole dimensioni, di contribuire all’erogazione di prestazioni di qualità ai propri assistiti” ha dichiarato il Presidente nazionale AIOP, Barbara Cittadini.

Per Stefano Cuzzilla, Presidente Federmanager: “Tutelare la salute dei nostri colleghi significa non solo garantire prestazioni sanitarie adeguate, bensì preoccuparsi di tutta l’esperienza di cura nella sua interezza. Per questo l’accordo del nostro Fondo Fasi con le maggiori Associazioni della sanità privata rispecchia la volontà di Federmanager e Confindustria di valorizzare le grandi potenzialità di sviluppo della sanità integrativa, mettendo al centro dei nostri investimenti il valore della persona”.
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Notizie Aiop Nazionale

Uno sguardo che cambia la realtà

XX Convegno nazionale Pastorale della salute - Roma, 14-16 maggio 2018

Il titolo del Convegno intende sottolineare un obiettivo – a partire dal profondo significato evangelico del verbo “guardare” –, la necessità di uno sguardo attento al cambiare delle realtà in cui viviamo ed operiamo, per iniziare con uno sguardo in profondità, sull’uomo, sul significato del senso del dolore che continuamente interpella, sullo sguardo di Cristo che ci chiama ad una visione integrale dell’uomo, e allo stesso tempo richiama e sollecita la concretezza dell’agire. Cambiare il nostro modo di guardare la realtà, scoprirne altri aspetti, ci permette così di cambiare la storia, andando oltre atteggiamenti passivi o allarmisti. La progettualità pastorale ha bisogno di fondamenti solidi.

Il regime delle prestazioni rese da personale medico per conto di struttura non convenzionata

Non applicabile l'esenzione di cui all’art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972

Per quanto riguarda le case di cura non convenzionate, queste non usufruirebbero del regime di esenzione di cui all’art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972.
La prassi dell’Amministrazione finanziaria in tema di regime di esenzione rileva solo per le ipotesi di diagnosi, cura e riabilitazione rese ambulatorialmente da medici e paramedici della struttura al paziente che non sia ricoverato, ovvero nel caso in cui sia la struttura a fornire tale servizio nell’ambito di un rapporto contrattuale diretto con il paziente stesso. Deve, dunque, in questi casi applicarsi l’aliquota ordinaria al 22%.


Mancata diagnosi. Il medico risponde anche al di là della sua specializzazione

Cassazione penale - sez. IV, sentenza n. 15178/2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15178/2018, ha riconosciuto la responsabilità penale per negligenza o imprudenza in capo ad un famoso neurologo che, non avendo ricondotto i sintomi della paziente ad un'origine cardiaca, aveva omesso la prescrizione dei relativi ulteriori esami che avrebbero invece potuto rivelare la patologia poi degenerata nel decesso dell'assistita. Secondo i giudici il medico, di fronte alla persistenza dei sintomi, non avrebbe dovuto limitarsi a prescrivere alla paziente gli accertamenti relativi al suo ambito di specializzazione, ma avrebbe dovuto assumere un atteggiamento professionalmente più flessibile tale da poter considerare patologie non del proprio campo.

Nel caso in esame lo specialista, a fronte dei continui svenimenti della paziente, rimanendo nell'ambito della propria specializzazione, si era limitato a prescriverle un "tilt test" ed a fronte dell'esito negativo dello stesso, aveva escluso ogni possibile ulteriore patologia. In seguito al decesso della paziente per problemi cardiaci, il medico aveva negato ogni responsabilità sulla base del fatto che il "tilt test" era stato effettuato in una struttura diversa da quella indicata e che dopo la visita specialistica, l'assistita non aveva più consultato neanche telefonicamente il professionista. La difesa si era inoltre basata sul fatto che il sanitario, nello svolgimento della propria attività, si era attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


Assistente di studio odontoiatrico. Il decreto con le nuove regole

DPCM del 9 febbraio 2018

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 9 febbraio scorso ha dato attuazione all’accordo posto in essere dalla Conferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017. Oggetto del provvedimento è l’istituzione, e conseguente regolamentazione, della professione di “assistente di studio odontoiatrico”.
È demandato alle Regioni e Provincie Autonome la formazione di tali professionisti, mediante l'organizzazione di corsi specifici con un monte ore non inferiore alle 700, tra teoria e pratica, a cui dovrà aggiungersi un periodo obbligatorio di tirocinio presso studi odontoiatrici.
Requisito essenziale è l’aver assolto ai doveri scolastici (attualmente l’obbligo scolastico vige sino agli anni 16, ex L. 296/2006).
Tale nuova figura avrà il compito di coadiuvare il professionista odontoiatra nella cura e predisposizione degli ambienti clinici e della strumentazione, nell'assistenza durante la prestazione clinica (c.d. addetto alla poltrona), nella segreteria e nell'amministrazione. È fatto assoluto divieto per l’assistente di intervenire sul paziente, anche se in presenza del professionista.


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