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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Le novità della settimana
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Le novità della settimana

Dimissioni protette anche nel periodo di prova - Novità nel flusso uniemens per la malattia.

David Trotti, consulente Sede Nazionale

 

Dimissioni protette anche nel periodo di prova

Con la Nota n.14744 del 13 ottobre 2025 il Ministero del Lavoro, interviene sulla necessità di convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori che sono coperti dalle tutele relative ai figli. In particolare, la nota ricorda che con la cosiddetta legge Fornero la norma ha subìto un’evoluzione significativa che ne ha ampliato l’ambito di applicazione estendendola ai primi tre anni di vita del bambino (in precedenza era, invece, limitata al primo anno). Questo ha comportato che l’istituto è divenuto autonomo rispetto al divieto di licenziamento (esistente solo fino al primo anno di vita del bambino) riconoscendole una dignità giuridica propria, finalizzata a prevenire comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro. In base a ciò il Ministero ritiene che l’obbligo di convalida delle dimissioni debba applicarsi anche nel caso in cui queste siano presentate durante il periodo di prova e questo in ragione del fatto che la legge impone di interpretare le norme facendo ricorso, prioritariamente, al criterio letterale e a quello teleologico. In base a questi criteri non si rileva alcuna espressa esclusione in riferimento al periodo di prova, essendo la convalida prevista come misura di carattere generale. Dunque, il Ministero ritiene che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza, ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino, debbano essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente anche se presentate durante il periodo di prova.

 

Novità nel flusso uniemens per la malattia

Dal 1° gennaio 2026 (1° febbraio per le aziende che applicano il calendario differito), come disposto dal messaggio Inps 3029 del 2025, l’esposizione in Uniemens dei dati che riguardano gli eventi di malattia e il conguaglio delle indennità collegate cambierà.

Dalle date indicate, nel flusso telematico dovremo inserire il calendario giornaliero e in particolare il PUC (protocollo unico certificato) o, in mancanza in presenza di un certificato cartaceo, la data di inizio della malattia. Le novità riguardano tutti gli eventi di malattia di qualunque durata (pari, superiore o inferiore a sette giorni).

Tranne casi specifici (del tutto residuali), il datore di lavoro è obbligato ad anticipare ai dipendenti l’indennità economica di malattia a carico dell’INPS, somme che vengono recuperate attraverso il flusso Uniemens con il cosiddetto sistema del conguaglio (contributi dovuti meno contributi anticipati). È previsto, inoltre, l’uso di nuovi codici relativamente agli eventi in commento sempre dal prossimo anno.

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