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Notizie dalla Liguria

Approfondimento sul DEF 2019

I principali elementi in materia sanitaria

Il Documento di economia e finanza (DEF) 2019, approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta di martedì 9 aprile u.s, è il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio.
Definisce, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europea e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL e per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo, per l’anno in corso e per il triennio successivo.

Audizione sul DEF 2019

In occasione della seduta del 17 aprile in Commissione Bilancio congiunta di Camera e Senato sul Documento di Economia e Finanza 2019 (DEF), è stato audito il dott. Angelo Buscema, Presidente della Corte dei Conti.
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Notizie Aiop Nazionale

Non vi è ingerenza nell’appalto se il committente fornisce indicazioni generali
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Non vi è ingerenza nell’appalto se il committente fornisce indicazioni generali

Cass. Civ. Sez. Lav. n. 16153 del 16 giugno 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

L’interessante pronuncia in commento affronta il caso di un dipendente di una cooperativa appaltatrice, il quale, adducendo una interposizione fittizia di manodopera, rivendicava un rapporto subordinato con il committente dell’appalto.

Sia in primo che in secondo grado, i Giudici ritenevano genuino l’appalto ed il lavoratore ricorreva in Cassazione.

Orbene la Corte ha innanzitutto specificato che “nell'interpretare ed applicare l'art. 29 D.Lgs. 276 del 2003, la Corte d'Appello si è attenuta ai principi enunciati da questa Corte secondo cui il legislatore delegato se, da un lato, ha consentito che l'appaltatore, in relazione alle peculiarità dell'opera o del servizio, possa limitarsi a mettere a disposizione dell'utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature, dall'altro ha ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità dell'appalto lecito che sia l'appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale. Ne discende che, anche per gli appalti stipulati nella vigenza del richiamato decreto legislativo, opera il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui si configura intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. 7898 del 2011 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 23215 del 2022; n. 15557 del 2019; n. 27213 del 2018; n. 27105 del 2018; n. 10057 del 2016; n. 7820 del 2013)”.

Indi, esaminando le modalità operative di esecuzione del servizio, ha ritenuto di confermare le precedenti sentenze, sancendo la legittimità della facoltà del committente di dare indicazioni in ordine ai luoghi dove le merci dovevano essere consegnate, in quanto riconducibile alla fase di attuazione del contratto di appalto e alla necessaria relazione che essa implica tra le parti contrattuali, trattandosi di determinazione di ordine generale, volta a individuare talune modalità (di luogo o di tempo) del servizio e non, invece, a impartire ordini agli autisti impiegati dall’appaltatore nel servizio. Infatti, secondo quanto accertato nel giudizio di merito, la prestazione lavorativa era stata organizzata e diretta dall’appaltatore nell’esercizio dei poteri di cui è titolare in quanto datore di lavoro, senza interferenze da parte del committente.

Inoltre, l’assegnazione da parte del committente di alcune dotazioni utilizzate dai dipendenti dell’appaltatore - telefono, palmare e un foglio di resoconto (cosiddetto debreef sheet) - è stata ritenuta coerente con l’esigenza di assicurare un più efficiente svolgimento del servizio e per verificarne la corretta esecuzione. Né l’utilizzo di questi strumenti implicava una direzione del lavoro da parte del committente.

L’azione del committente è stata, dunque, ricondotta nell’alveo dei suoi poteri di verifica e supervisione delle generali modalità di esecuzione del servizio appaltato e, comunque, non idonea a inficiare la liceità dell’appalto, non avendo ad oggetto l’organizzazione e la direzione del personale impiegato dall’appaltatore, a quest’ultimo esclusivamente rimesse.

Per tali motivi la Cassazione respingeva il ricorso proposto dal  lavoratore, condannandolo alle spese di lite.

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