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Notizie dalla Liguria

Il Presidente Cittadini e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 5 giugno, Barbara Cittadini e il Direttore, Filippo Leonardi, hanno incontrato ad Arco di Trento gli associati Aiop delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con i loro Presidenti provinciali, Carlo Stefenelli e Paolo Bonvicini.
La Presidente Cittadini ha sottolineato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste, che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede nazionale é quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.

#insieme

Relazione del Presidente nazionale, Barbara Cittadini

La 55 Assemblea nazionale AIOP, che si è tenuta l’ultimo giorno dei lavori assembleari di Como, è stata l’occasione per la Presidente Barbara Cittadini di inviare un messaggio: lavorando insieme, realmente e concretamente, è possibile programmare e realizzare un percorso di crescita e sviluppo.
Nella sua relazione, Cittadini ha descritto prima di tutto lo scenario nel quale ha lavorato, insieme alla Squadra dell’Esecutivo, dal primo giorno del suo insediamento, ricordando che le elezioni politiche del 2018 hanno rappresentato un incontrovertibile cambiamento del quadro parlamentare che, a sua volta, hanno rotto alcuni degli schemi ai quali tutti eravamo abituati.

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Notizie Aiop Nazionale

Inquadramento del Lavoratore: quando la comparazione con i colleghi non rileva
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Inquadramento del Lavoratore: quando la comparazione con i colleghi non rileva

Cass. Civ. Sez. Lav. ord. 25 giugno 2025, n. 17008.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

L’ordinanza in commento affronta il caso di un lavoratore che aveva adito in giudizio il proprio datore di lavoro al fine di ottenere il riconoscimento di un inquadramento superiore rispetto a quello contrattualmente attribuito, con richiesta di condanna dell’azienda alla ricostruzione della posizione giuridica ed economica, al pagamento delle differenze retributive maturate ed al risarcimento del danno esistenziale e da lesione all'immagine, alla professionalità e alla carriera.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d'Appello rigettavano le domande del lavoratore, rilevando, in particolare, che secondo il Regolamento CONSOB, la funzione di controllo interno è assegnata ad un responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori sottoposti a controllo, rendendo quindi irrilevante la circostanza che i controllati avessero un inquadramento superiore. Inoltre, la Corte d'Appello evidenziava che il lavoratore aveva omesso di specificare il contenuto delle mansioni svolte in concreto e di raffrontarle con i profili e le mansioni propri della superiore qualifica rivendicata, secondo il cosiddetto "giudizio trifasico".

Il lavoratore proponeva dunque ricorso in Cassazione.

Orbene, la Suprema Corte ha innanzitutto ribadito che per il riconoscimento dell'inquadramento superiore è "necessario" seguire il cosiddetto "giudizio trifasico", che "si articola nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda".

L'importanza di tale metodologia emerge chiaramente dalle parole della Cassazione, che ha sottolineato come sia "necessario che ciascuno dei suddetti momenti trovi ingresso nel ragionamento decisorio". Il mancato rispetto di questo approccio metodologico non è una mera irregolarità procedurale, ma configura "il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c.".

Indi ha affrontato l’ulteriore questione dell'irrilevanza della comparazione con altri dipendenti. La Cassazione ha infatti stabilito con nettezza che "nel nostro ordinamento non esiste un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni".

Questo principio trova il suo fondamento costituzionale in un'interpretazione rigorosa degli articoli 36 e 3 della Costituzione. Come precisato dalla Corte, l'articolo 36 della Costituzione "si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva", mentre l'articolo 3 "impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati".

Gli Ermellini hanno quindi concluso sostenendo che "la mera circostanza che determinate mansioni siano state affidate a dipendenti cui il datore di lavoro riconosceva una qualifica superiore, è del tutto irrilevante per il dipendente al quale, con diversa e inferiore qualifica, siano state affidate le stesse mansioni", con ciò dunque negando categoricamente il riconoscimento dell'inquadramento superiore basandosi esclusivamente sulla comparazione con colleghi che svolgono mansioni analoghe ma godono di un trattamento contrattuale migliore.

Per tali motivi, il ricorso del dipendente è stato respinto con conferma delle precedenti statuizioni.

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