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Notizie dalla Liguria

Gabriele Pelissero nominato presidente del Cluster Lombardo Scienze della vita

Il Consiglio direttivo del Cluster lombardo Scienze della vita ha nominato il nuovo presidente. Si tratta di Gabriele Pelissero che prenderà il posto di Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri. “Sono onorato per questa nomina. - afferma Gabriele Pelissero - La filiera della salute è una grande opportunità di crescita per il territorio lombardo e per tutto il Paese, a livello nazionale rappresenta l’11% circa del Pil, per un valore di 200 miliardi di euro circa ed è quindi molto più ampia di quanto sembri. Parte dal lavoro dei giovani ricercatori, per concludere il suo ciclo al letto del paziente, grazie all’integrazione dei suoi tre capisaldi: industria, ricerca e sanità”.

Le politiche sanitarie sono anche politiche industriali e incidono sulla competitività

Intervento del Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, durante le Assise Generali di Confindustria

7.000 sono stati gli imprenditori che hanno partecipato, discusso e condiviso le proprie esperienze e la propria visione di futuro in occasione delle Assise generali di Confindustria dello scorso 16 febbraio. Ed è stata proprio in tale occasione che il Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, è intervenuta dichiarando come "La sanità, nelle sue componenti pubblica e privata, che nel nostro Paese rappresenta l'11% del Pil e dà lavoro a 2 milioni e mezzo di persone, rappresenta un fattore di sviluppo per il Paese, sia per il contributo dei settori economici coinvolti sia per il suo impatto sociale.
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Notizie Aiop Nazionale

L’Ispettorato non può riqualificare l’inquadramento di un lavoratore solo sulla base delle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo
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L’Ispettorato non può riqualificare l’inquadramento di un lavoratore solo sulla base delle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo

Tribunale Cosenza Sez. Lavoro del 6 maggio 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di una società cui era pervenuto un avviso di addebito con cui l’INPS – a seguito di un accertamento ispettivo dell’ITL – richiedeva il pagamento di € 32.389,96, a titolo di omessa contribuzione relativa all’errato inquadramento di un dipendente, il quale, sebbene formalmente fosse impiegato amministrativo – a dire dell’Ispettorato - svolgeva mansioni di “Quadro”.
L’azienda impugnava giudizialmente l’avviso di addebito, deducendo – tra le altre cose – che la richiesta dell’Istituto previdenziale si basasse erroneamente solo sulle dichiarazioni rese, in sede ispettiva, dal lavoratore coinvolto.

Orbene, il Tribunale, in accoglimento della domanda ricorrente, ha affermato, preliminarmente, che l’errato inquadramento di un dipendente non può essere frutto di una mera valutazione soggettiva fondata su personali ricostruzioni degli ispettori derivanti dalle dichiarazioni loro rilasciate dai lavoratori coinvolti nell’accertamento. Invero, secondo il Giudice, le dichiarazioni rese agli ispettori non costituiscono un dato equivoco, ma possono assumere (a seconda delle interpretazioni) significati molteplici. Ciò, in quanto i soggetti che vengono sentiti quando utilizzano alcuni termini, non lo fanno per attribuirgli uno specifico contenuto tecnico-giuridico o aziendalistico.

D’altronde la stessa Cassazione (cfr. ex pluris n. 8445/2020) ha più volte ribadito che “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l’esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, ma non anche delle valutazioni dell’ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall’ispettore in base ad altri fatti; tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.

Nel caso di specie, il Tribunale ha sottolineato che gli Ispettori hanno fondato le proprie valutazioni esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal lavoratore e dall’amministratore unico della società, “senza in alcun modo riportare le declaratorie contrattuali relative ai quadri e agli impiegati amministrativi… mancando in radice la possibilità di sussumere le mansioni in una delle due declaratorie“. Il ritenuto “demansionamento” – si legge in sentenza - non è dunque il risultato di una comparazione tra le mansioni di fatto svolte dal lavoratore e le mansioni rientranti nella declaratoria dei quadri, ma una valutazione soggettiva, sganciata da ogni criterio verificabile e fondata su personali ricostruzioni degli ispettori in ordine alla figura dei “quadri” e alla figura degli “impiegati amministrativi”.

Su tali presupposti, il Tribunale di Cosenza ha quindi accolto il ricorso della società e annullato l’avviso di addebito opposto.

 

 

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