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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

Procedimento disciplinare – Il datore è tenuto ad esibire al lavoratore solo i documenti strettamente necessari alla sua difesa
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Procedimento disciplinare – Il datore è tenuto ad esibire al lavoratore solo i documenti strettamente necessari alla sua difesa

Cass. Se. Lav. n. 8149 del 27 marzo 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La pronuncia in commento definisce una controversia promossa da una lavoratrice nei cui confronti era stato intimato un licenziamento disciplinare per fatti commessi nell'esercizio delle sue mansioni. Nello specifico, si trattava di una impiegata di un istituto bancario che risultava aver falsificato la firma di alcuni correntisti al fine di compiere numerose (centotrentuno) operazioni di prelievo contanti.

Il licenziamento veniva impugnato innanzi il Tribunale di Livorno, il quale sia in prima fase che in opposizione, sanciva la legittimità del provvedimento risolutivo, confermata anche dalla Corte di appello, adita dalla ex dipendente, la quale, dopo aver essa diffusamente e analiticamente riconsiderato tutte le risultanze processuali, riteneva la sanzione proporzionata, anche in ragione del ruolo fiduciario ricoperto dalla lavoratrice, e dichiarava infondata la deduzione della lavoratrice relativa al fatto che nella procedura non sarebbero stati mostrati alla dipendente tutti i documenti, e quella circa il diverso trattamento sanzionatorio che altri colleghi avrebbero subito in analoghe situazioni di rilevanza disciplinare.

La ex dipendente proponeva ricorso in Cassazione avverso la pronuncia d'appello, sollevando, tra i diversi motivi di gravame, quello relativo alla violazione del diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare, deducendo essa di aver subito un pregiudizio per la mancata esibizione, da parte del datore di lavoro, di tutta la documentazione relativa alla suddetta procedura.

La Corte, sul punto, ha ribadito innanzitutto come l'art. 7 l. n. 300 del 1970 non preveda l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore la documentazione relativa ai fatti contestati, fermo il diritto del lavoratore di ottenere, nel giudizio di impugnazione del licenziamento, un ordine di esibizione della stessa.

Tuttavia, ha chiarito che: “il datore di lavoro è tenuto ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa; ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine (così Cass., sez. lav., 25.10.2018, n. 27093; Cass. n. 23304/2010; e in termini analoghi id. n. 50/2017, la quale aveva specificato che il datore di lavoro, tuttavia, deve offrire in visione la documentazione posta a base di una contestazione disciplinare, in base ai principi di correttezza e buona fede, nell'esecuzione del contratto, qualora l'incolpato ne faccia richiesta e l'esame dei documenti sia necessario per una adeguata difesa; da ultimo in termini Cass. n. 6486/2024, la quale ha ribadito che compete al giudice del merito, sulla base degli atti di causa, scrutinare la sussistenza di tale rapporto di necessarietà, incombendo inoltre sul lavoratore l'onere di specificare "quali sarebbero stati i documenti la cui messa a disposizione - in tesi negata - sarebbe stata necessaria al predetto fine".

Orbene, non risultando, nel caso specifico, se e quando la lavoratrice incolpata nel corso della procedura disciplinare avesse chiesto alla datrice di lavoro di poter visionare o ottenere copia di documenti ulteriori e quali, né che la stessa avesse fatto presente alla controparte la necessità di accedere a tutta la documentazione posta a base delle contestazioni mossele, la Corte ha rigettato anche tale motivo di gravame.

 

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