Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Aiop entra a far parte del Cluster Alisei

Parte la collaborazione con Advance Life Science in Italy per la condivisione di best practice italiane ed europee

L’Aiop, a seguito di domanda di adesione presentata il 7 febbraio e approvata il 17 aprile scorso, è entrata a far parte del Cluster Tecnologico Nazionale Alisei- Scienze della Vita. Nell'ambito del gruppo di lavoro, l'Aiop collaborerà alla Commissione direttiva delle Associazioni imprenditoriali, presieduta da Eugenio Aringhieri (CEO del gruppo Dompè).

L’Alisei (Advance Life Science in Italy), presieduto da Diana Bracco (Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Bracco), è il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, il cui obbiettivo è quello di promuovere l’interazione tra il sistema della ricerca, il tessuto imprenditoriale e produttivo e le istituzioni pubbliche nel settore della salute, che è un ambito strategico nel tessuto nazionale.

Difendiamo la libertà di scelta del cittadino

Editoriale del Presidente nazionale, Gabriele Pelissero

Mentre la nostra Associazione è concentrata sulla prossima tornata elettorale interna, sia nazionale che regionale (ed è giusto dedicare attenzione e passione alla nostra vita associativa), non mancano purtroppo insidie continue dall'esterno.
L'attività del Parlamento è ferma, e quella del Governo è ridotta all'ordinaria amministrazione (ma cosa significa veramente questa espressione?), ma la Conferenza Stato-Regioni è a lavoro.
RSS
First1415161719212223Last

Notizie Aiop Nazionale

È legittimo il licenziamento del dipendente che fa timbrare il badge presenze dal collega, anche in caso di ritardo
676

È legittimo il licenziamento del dipendente che fa timbrare il badge presenze dal collega, anche in caso di ritardo

Cass. Sez. Lav. n. 28248 del 4 novembre 2024.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

L’ordinanza in commento affronta il caso di una dipendente licenziata per aver fatto timbrare il proprio badge ad un collega per risultare in orario, nonostante l’effettivo ritardo.

La lavoratrice impugnava il licenziamento ed il Tribunale di Napoli Nord respingeva il ricorso, riconoscendo l’adeguatezza della sanzione disciplinare sia da un punto di vista oggettivo, essendo l’ingresso in azienda avvenuto successivamente alla timbratura, sia di quello soggettivo, ovvero l’intenzionalità del comportamento scorretto. La Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione, evidenziando che: “a) era stato provato l'elemento oggettivo dell'addebito in quanto la lavoratrice era entrata in azienda alle ore 9,30 e non alle ore 8,33, come risultava invece dal suo badge personale e dagli elementi acquisiti al processo da cui era risultato dimostrato che a timbrare volontariamente al suo posto era stato il collega Ba.Ni.; b) non difettava neanche l'elemento soggettivo in quanto era emersa la sussistenza della volontarietà ed intenzionalità della condotta di falsa attestazione delle presenze e non un mero errore idoneo ad escludere un accordo intercorso tra le parti; c) il fatto addebitato, che in sede disciplinare era stato limitato all'episodio del 20.6.2019, integrava una ipotesi di giusta causa di licenziamento; d) la sanzione irrogata era proporzionata all'addebito; e) in relaziona alle mansioni svolte dalla Fe.Ro. (assistente alla Direzione), all'esperienza professionale maturata, all'oggettiva gravità del comportamento nonché alle modalità del fatto posto in essere per aggirare il sistema dei controlli, era ravvisabile un grave inadempimento degli obblighi assunti; f) andava, infine, esclusa la configurabilità di una ipotesi per la quale era prevista l'adozione di una sanzione conservativa dalla contrattazione collettiva”.

La lavoratrice proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo - da un lato – che la lettera facesse riferimento a una norma contrattuale inesistente, in violazione quindi del diritto di difesa della dipendente e – dall’altro – che la sanzione fosse sproporzionata, considerando che il ritardo si limitava ad un’ora e che, in altre occasioni, il suo orario di servizio era stato regolare.

La Suprema Corte ha respinto tali argomentazioni, considerando innanzitutto la lettera di licenziamento chiara e dettagliata nella descrizione dei fatti, sufficiente a garantire i diritti di difesa della dipendente, specificando che “la lavoratrice ha avuto tutte le possibilità di difendersi in sede disciplinare e di articolare, poi, le prove in giudizio a sua discolpa, a prescindere dalla errata indicazione della norma contrattuale collettiva violata che non ha assunto alcuna rilevanza sia in ordine ai diritti di difesa della incolpata sia nella coerenza e logicità del ragionamento decisorio dei giudici di merito che hanno ritenuto che i fatti addebitati comunque integrassero una ipotesi di giusta causa ex art. 2119 cod. civ.”. Indi ha confermato la gravita della condotta così come valutata dalla Corte territoriale, riaffermando che “nella specie i giudici di secondo grado hanno ritenuto, attraverso un accurato esame di tutte le circostanze istruttorie, che queste militavano nel ritenere che tra la Fe.Ro. ed il Ba.Ni. vi fosse stato un accordo per fare risultare la presenza della prima in azienda in un orario antecedente a quello di effettivo arrivo nel giorno contestato, escludendo, altresì, che potesse essere ipotizzabile un mero errore di timbratura”.

Per tali motivi la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendo il licenziamento pienamente legittimo.

Previous Article Webinar Sysdat Sanità
Next Article Interessi dilazione contributi e registro infortuni per ispettori INL

Documents to download

Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2025 by Aconet srl
Back To Top