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Notizie dalla Liguria

Intesa Stato-Regioni. Interviene il Presidente Barbara Cittadini, che esprime soddisfazione sul risultato, ma ritiene necessario un intervento più strutturale

Dichiarazioni del 2 agosto 2018

“Esprimiamo soddisfazione per l’intesa che la Conferenza delle Regioni ha raggiunto in merito alla ripartizione del Fondo sanitario 2018. - precisa il Presidente nazionale, Barbara Cittadini - In rappresentanza delle oltre 500 strutture sanitarie e socio-sanitarie associate ad AIOP, ritengo che i 110,1 miliardi messi a disposizione dal Fondo, come quota indistinta, siano un traguardo, ma allo stesso tempo insufficienti per garantire, come ribadito più volte anche dallo stesso Ministro alla Salute, Giulia Grillo, una risposta a tutti i bisogni di salute dei cittadini italiani.

Incontro con il Presidente di Confindustria

Il 19 luglio il Presidente nazionale dell’AIOP, Barbara Cittadini, ha incontrato il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, per un confronto su temi di interesse comune e per una condivisione rispetto a percorsi associativi sinergici. All’incontro erano presenti il professor Gabriele Pelissero e il Direttore Generale di Confindustria, Marcella Panucci.
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Notizie Aiop Nazionale

Procedimento disciplinare – Il datore è tenuto ad esibire al lavoratore solo i documenti strettamente necessari alla sua difesa
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Procedimento disciplinare – Il datore è tenuto ad esibire al lavoratore solo i documenti strettamente necessari alla sua difesa

Cass. Se. Lav. n. 8149 del 27 marzo 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La pronuncia in commento definisce una controversia promossa da una lavoratrice nei cui confronti era stato intimato un licenziamento disciplinare per fatti commessi nell'esercizio delle sue mansioni. Nello specifico, si trattava di una impiegata di un istituto bancario che risultava aver falsificato la firma di alcuni correntisti al fine di compiere numerose (centotrentuno) operazioni di prelievo contanti.

Il licenziamento veniva impugnato innanzi il Tribunale di Livorno, il quale sia in prima fase che in opposizione, sanciva la legittimità del provvedimento risolutivo, confermata anche dalla Corte di appello, adita dalla ex dipendente, la quale, dopo aver essa diffusamente e analiticamente riconsiderato tutte le risultanze processuali, riteneva la sanzione proporzionata, anche in ragione del ruolo fiduciario ricoperto dalla lavoratrice, e dichiarava infondata la deduzione della lavoratrice relativa al fatto che nella procedura non sarebbero stati mostrati alla dipendente tutti i documenti, e quella circa il diverso trattamento sanzionatorio che altri colleghi avrebbero subito in analoghe situazioni di rilevanza disciplinare.

La ex dipendente proponeva ricorso in Cassazione avverso la pronuncia d'appello, sollevando, tra i diversi motivi di gravame, quello relativo alla violazione del diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare, deducendo essa di aver subito un pregiudizio per la mancata esibizione, da parte del datore di lavoro, di tutta la documentazione relativa alla suddetta procedura.

La Corte, sul punto, ha ribadito innanzitutto come l'art. 7 l. n. 300 del 1970 non preveda l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore la documentazione relativa ai fatti contestati, fermo il diritto del lavoratore di ottenere, nel giudizio di impugnazione del licenziamento, un ordine di esibizione della stessa.

Tuttavia, ha chiarito che: “il datore di lavoro è tenuto ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa; ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine (così Cass., sez. lav., 25.10.2018, n. 27093; Cass. n. 23304/2010; e in termini analoghi id. n. 50/2017, la quale aveva specificato che il datore di lavoro, tuttavia, deve offrire in visione la documentazione posta a base di una contestazione disciplinare, in base ai principi di correttezza e buona fede, nell'esecuzione del contratto, qualora l'incolpato ne faccia richiesta e l'esame dei documenti sia necessario per una adeguata difesa; da ultimo in termini Cass. n. 6486/2024, la quale ha ribadito che compete al giudice del merito, sulla base degli atti di causa, scrutinare la sussistenza di tale rapporto di necessarietà, incombendo inoltre sul lavoratore l'onere di specificare "quali sarebbero stati i documenti la cui messa a disposizione - in tesi negata - sarebbe stata necessaria al predetto fine".

Orbene, non risultando, nel caso specifico, se e quando la lavoratrice incolpata nel corso della procedura disciplinare avesse chiesto alla datrice di lavoro di poter visionare o ottenere copia di documenti ulteriori e quali, né che la stessa avesse fatto presente alla controparte la necessità di accedere a tutta la documentazione posta a base delle contestazioni mossele, la Corte ha rigettato anche tale motivo di gravame.

 

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