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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Inquadramento del Lavoratore: quando la comparazione con i colleghi non rileva
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Inquadramento del Lavoratore: quando la comparazione con i colleghi non rileva

Cass. Civ. Sez. Lav. ord. 25 giugno 2025, n. 17008.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

L’ordinanza in commento affronta il caso di un lavoratore che aveva adito in giudizio il proprio datore di lavoro al fine di ottenere il riconoscimento di un inquadramento superiore rispetto a quello contrattualmente attribuito, con richiesta di condanna dell’azienda alla ricostruzione della posizione giuridica ed economica, al pagamento delle differenze retributive maturate ed al risarcimento del danno esistenziale e da lesione all'immagine, alla professionalità e alla carriera.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d'Appello rigettavano le domande del lavoratore, rilevando, in particolare, che secondo il Regolamento CONSOB, la funzione di controllo interno è assegnata ad un responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori sottoposti a controllo, rendendo quindi irrilevante la circostanza che i controllati avessero un inquadramento superiore. Inoltre, la Corte d'Appello evidenziava che il lavoratore aveva omesso di specificare il contenuto delle mansioni svolte in concreto e di raffrontarle con i profili e le mansioni propri della superiore qualifica rivendicata, secondo il cosiddetto "giudizio trifasico".

Il lavoratore proponeva dunque ricorso in Cassazione.

Orbene, la Suprema Corte ha innanzitutto ribadito che per il riconoscimento dell'inquadramento superiore è "necessario" seguire il cosiddetto "giudizio trifasico", che "si articola nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda".

L'importanza di tale metodologia emerge chiaramente dalle parole della Cassazione, che ha sottolineato come sia "necessario che ciascuno dei suddetti momenti trovi ingresso nel ragionamento decisorio". Il mancato rispetto di questo approccio metodologico non è una mera irregolarità procedurale, ma configura "il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c.".

Indi ha affrontato l’ulteriore questione dell'irrilevanza della comparazione con altri dipendenti. La Cassazione ha infatti stabilito con nettezza che "nel nostro ordinamento non esiste un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni".

Questo principio trova il suo fondamento costituzionale in un'interpretazione rigorosa degli articoli 36 e 3 della Costituzione. Come precisato dalla Corte, l'articolo 36 della Costituzione "si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva", mentre l'articolo 3 "impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati".

Gli Ermellini hanno quindi concluso sostenendo che "la mera circostanza che determinate mansioni siano state affidate a dipendenti cui il datore di lavoro riconosceva una qualifica superiore, è del tutto irrilevante per il dipendente al quale, con diversa e inferiore qualifica, siano state affidate le stesse mansioni", con ciò dunque negando categoricamente il riconoscimento dell'inquadramento superiore basandosi esclusivamente sulla comparazione con colleghi che svolgono mansioni analoghe ma godono di un trattamento contrattuale migliore.

Per tali motivi, il ricorso del dipendente è stato respinto con conferma delle precedenti statuizioni.

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