Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
RSS
First7891012141516Last

Notizie Aiop Nazionale

Legittimo il licenziamento di un infermiere che rifiuta di eseguire le prestazioni nei confronti di un paziente sulla base di una propria valutazione di contagio
114

Legittimo il licenziamento di un infermiere che rifiuta di eseguire le prestazioni nei confronti di un paziente sulla base di una propria valutazione di contagio

Cass. Civ. Sez. lavoro ordinanza n. 24562 del 5 settembre 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La recente pronuncia in commento affronta il caso di un infermiere, dipendente di una struttura privata accreditata operante in regime di riabilitazione estensiva, il quale aveva rifiutato di somministrare terapie salvavita a un paziente infetto da Acinetobacter Baumanniii, adducendo carenze nei dispositivi di protezione individuale (DPI) e presunti rischi equiparabili al contagio da Covid-1, come da questi dedotto per essersi documentato su internet. La struttura contestava altresì la diffusione di informazioni allarmistiche e non verificate, l’utilizzo improprio del cellulare durante il turno per effettuare ricerche su internet rispetto al virus e il turbamento dell’ordine e della serenità operativa. La società procedeva quindi con il licenziamento per giusta causa. A seguito di impugnativa da parte del lavoratore, il Tribunale di primo grado annullava il licenziamento, decisione che veniva integralmente riformata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, avendo ritenuto gravissima l’inadempienza e conseguentemente giustificato il recesso per giusta causa. Avverso tale sentenza, il dipendente proponeva ricorso in Cassazione, lamentando, nel merito, la violazione degli artt. 18 e 20 del D.lgs. 81/2008.

La Cassazione, nel confermare la sentenza di secondo grado, effettua una interessante disquisizione sul citato art. 20 D.lgs. 81/2008, norma che disciplina gli obblighi del lavoratore in materia di salute e sicurezza, chiarendo innanzitutto che “Il potere/dovere di segnalazione dei rischi è funzionale all’adempimento dell’obbligazione lavorativa, ma non legittima un’autonoma sospensione della prestazione in assenza di un riscontro oggettivo e documentato dell’inidoneità dei mezzi di protezione”. Ed infatti specifica la Corte che le attività sanitarie sono tipicamente esposte a rischio di malattia e, per tale motivo, vi sono appositi protocolli di sicurezza, sicché tale atteggiamento del lavoratore può avere, come si comprende, serie ricadute sull’esecuzione del suo personale lavoro, ma anche su quello degli altri lavoratori con conseguenze sulla salute degli assistiti e danni patrimoniali per l’azienda che potrebbe essere chiamata a rispondere di condotte omissive dei propri dipendenti. E’ escluso quindi che “l’infermiere professionale inserito in una struttura possa, senza interloquire con il superiore (caposala) e il personale medico, che in ogni caso sovraintende alla corretta gestione dei protocolli (che si basano in ogni caso su letteratura scientifica), affermare autonomamente l’esistenza di una “oggettiva condizione di pericolosità da contagio nella ipotesi di contatto non adeguatamente fronteggiato con misure preventive e dispositivi””. Ciò ancor più se si considera che “gli infermieri, come gli altri lavoratori chiamati ad operare nel settore sanitario, sono titolari di una posizione di garanzia/protezione nei confronti dei cittadini che devono poter contare sul pronto ed adeguato intervento di tali soggetti a tutela della loro salute e, in ultima analisi della loro stessa vita”.

Ciò detto, la Suprema Corte, avendo rilevato che, nel caso specifico, nessuna prova era stata offerta dal lavoratore circa una sua effettiva richiesta di DPI supplementari o una risposta negativa del datore; che il comportamento si era tradotto in una autovalutazione soggettiva di pericolo, non fondata su evidenze mediche o su un confronto con le figure gerarchiche (caposala o medico); che il rifiuto di prestazione aveva rappresentato un inadempimento essenziale, incompatibile con la natura sanitaria dell’attività e con il dovere di diligenza ex art. 2104 c.c. e che il lavoratore aveva agito in violazione delle disposizioni interne sul corretto uso dei dispositivi, interferendo con la gestione organizzativa della struttura sanitaria, ha rigettato il ricorso proposto dall’ex dipendente, confermando la piena legittimità dell’operata risoluzione.

Previous Article Forum Sanità 2025
Next Article Innogea: Webinar “Dalla ISO 9001 alla ISO 7101: l’evoluzione dei sistemi qualità nelle organizzazioni sanitarie. Cosa cambia?” - 13/10/2025

Documents to download

Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2025 by Aconet srl
Back To Top