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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Legittimo il licenziamento in caso di utilizzo da parte del lavoratore dei permessi ex lege n. 104 per attività diverse dall’assistenza al familiare disabile
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Legittimo il licenziamento in caso di utilizzo da parte del lavoratore dei permessi ex lege n. 104 per attività diverse dall’assistenza al familiare disabile

Cassazione Sez. Lavoro n. 6468 del 12 marzo 2024.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

L’ordinanza in commento affronta il caso di un licenziamento disciplinare intimato ad una lavoratrice dalla banca datrice di lavoro “per assenza ingiustificata a seguito di anomali allontanamenti dal posto di lavoro, soprattutto in connessione con la fruizione di permessi ex lege n. 104/1992 in favore di genitori infermi”. La ex dipendente impugnava giudizialmente l’operata risoluzione e sia il Tribunale che la Corte di appello ne sancivano la legittimità.

La Corte, in particolare, riteneva provato che la lavoratrice, nelle ore imputate a permesso per l'assistenza a genitori disabili, non l'avesse affatto prestata in modo rilevante e significativo, essendosi dedicata ad altre attività; il complessivo comportamento tenuto dalla dipendente, dunque, si era tradotto in un atto illecito, avendo dimostrato un sostanziale disinteresse della lavoratrice per le esigenze aziendali, integrando una grave violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro idoneo a legittimare il recesso per giusta causa del datore di lavoro a maggiore ragione relativamente ad un settore di particolare delicatezza come quello bancario, nonché ad una qualifica così elevata come quella in possesso della dipendente, dalla quale la Banca si sarebbe attesa un corretto svolgimento delle mansioni affidatele.  La Corte territoriale confermava altresì la legittimità del ricorso da parte dell’azienda ai controlli investigativi, essendo stati effettuati non per verificare la mera violazione di obblighi contrattuali nell’esecuzione della prestazione lavorativa, ma soltanto il comportamento illecito del lavoratore non riconducibile al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale prospettata.

Per la riforma di tale sentenza proponeva ricorso in cassazione la lavoratrice.

La Suprema Corte, nel confermare la precedente pronuncia, ha innanzitutto ribadito il fatto che l’utilizzo, da parte del lavoratore, dei permessi ex lege 104 per attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, può costituire giusta causa di licenziamento, in quanto ciò vìola le finalità per cui il beneficio è stato concesso. Gli Ermellini evidenziano infatti come l’assenza dal lavoro e la fruizione dei permessi ex lege 104 debba essere correlata direttamente con l’assistenza al disabile, non essendo possibile un utilizzo diverso del permesso, specificando che “tanto meno la norma consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela; ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e, dunque, si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto (cfr. Cass. n. 17968 del 2016), o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell'Ente assicurativo (v. Cass. n. 9217 del 2016)”.

In virtù di ciò, ha evidenziato l’ordinanza che è possibile e legittimo il controllo del dipendente da parte del datore di lavoro, anche attraverso l’utilizzo di agenti investigativi, che vadano a verificare eventuali comportamenti che possono configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente.

Per tali motivi, la Cassazione ha rigettato il ricorso con condanna della lavoratrice alle spese di lite.

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