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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Le nuove tutele per i lavoratori colpiti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti.
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Le nuove tutele per i lavoratori colpiti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti.

Un esame delle novità introdotte dalla Legge 18.07.2025, n. 106.

David Trotti, consulente Sede Nazionale

A seguito di numerose richieste, approfondiamo il tema delle nuove tutele per i lavoratori colpiti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti. Queste tutele sono state introdotte dalla L. 18.07.2025, n. 106 e sono costituite dal riconoscimento di un periodo di congedo, di permessi retribuiti e modalità di lavoro flessibili. Tutto questo per consentire la prosecuzione delle terapie senza far venir meno la stabilità occupazionale.

Le nuove norme riguardano i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare) con invalidità pari o superiore al 74%.

Il periodo di congedo

Si tratta di un periodo massimo 24 mesi che possono essere continuativi o frazionati.  Il periodo non è retribuito e non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio, ne è coperto da contribuzione figurativa; può però essere riscattato con la contribuzione volontaria.

Il lavoratore e la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il congedo e si prevede la proroga del comporto con il conseguente divieto di licenziamento. Durante il congedo non si può svolgere attività lavorativa. Può essere usufruito dopo che non si ha più la possibilità di utilizzare periodi di assenza giustificata, retribuiti o non retribuiti, comunque spettanti a qualsiasi titolo. Ovviamente, come di consueto, sono fatte salve le norme più favorevoli al lavoratore. Il periodo è compatibile con la fruizione di altri benefici (se previsti) sia normativi che economici.

Il congedo deve essere coperto da certificazione rilasciata dal medico curante o da uno specialista accreditato, con possibilità di controllo tramite il sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico.

Al termine del periodo di congedo (24 mesi) si ha diritto in via prioritaria a svolgere il lavoro in modalità agile purché la natura della prestazione lavorativa lo consenta.

Permessi retribuiti per esami e cure mediche

Ai lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o di follow-up precoce, nonché da malattie invalidanti o croniche con invalidità almeno del 74% e ai genitori di figli minorenni che hanno le stesse patologie, sono riconosciute ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure mediche frequenti a partire dal primo gennaio 2026.

I lavoratori che ne godono hanno diritto ad una indennità economica che è assimilata a quella prevista per gravi patologie (con uso di terapie salvavita) ed è pari a quella dovuta per la malattia. Ne consegue che i datori di lavoro privati anticiperanno e recupereranno con conguaglio con i contributi dovuti all’INPS quanto anticipato. In questo caso i permessi sono coperti da contribuzione figurativa.

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