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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

E' legittimo il licenziamento di un lavoratore inidoneo che non può svolgere una prestazione utile all'azienda
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E' legittimo il licenziamento di un lavoratore inidoneo che non può svolgere una prestazione utile all'azienda

Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 24994 dell’11 settembre 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

 

L’ordinanza oggi commentata riguarda il caso di una dipendente, assentatasi dal lavoro per 440 giorni, in seguito ad un incidente stradale e giudicata dal medico competente, al suo rientro, idonea alle mansioni con specifiche limitazioni: "esclusione totale dalla movimentazione manuale di carichi, esclusione da stazione eretta prolungata, non può effettuare servizio in sala, prediligere postazione seduta". Il datore di lavoro procedeva al licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni, ritenendo che non vi fossero in azienda mansioni compatibili con le limitazioni imposte dal medico competente. La Corte d'Appello di Venezia aveva confermato la legittimità del recesso, ritenendo che la lavoratrice non potesse essere destinata alle mansioni di cuoca, addetta alla reception, all'amministrazione o alla cassa per mancanza delle necessarie competenze, né potesse svolgere le residue mansioni di governante ai piani, di pulizia, servizio in sala o al bar, perché tutte implicavano la movimentazione manuale di carichi o la necessità di mantenere la stazione eretta in modo prolungato.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando la sentenza. Ha innanzitutto ribadito che "secondo un orientamento oramai consolidato, nell'ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 216 del 2003, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli".

Orbene, nel caso specifico, la Corte d'Appello aveva condotto un'analisi dettagliata di tutte le possibili soluzioni organizzative. Come riportato dalla Cassazione, la sentenza impugnata aveva "verificato la possibilità di modularne l'esecuzione in maniera compatibile con le condizioni di salute della dipendente ed ha appurato che 'anche prevedendo come adattamento delle pause... il tempo da passare in piedi nello svolgimento dell'attività lavorativa sarebbe stato comunque enormemente maggiore di quello passato seduta (la prescrizione medica, di contro, prevede l'esclusione da stazione eretta prolungata e la necessità di prediligere una postazione seduta)".

Analogamente, per la mansione di addetta alla cassa, "l'unica che può essere svolta anche da seduti", la Corte territoriale aveva osservato come la lavoratrice "avrebbe potuto eseguirla solo in parte, in quanto priva di 'competenze amministrative per la fatturazione richiesta dalla clientela'; che ciò avrebbe comportato 'una irragionevole modifica dell'assetto organizzativo aziendale' per la necessità di individuare un'attività discontinua cui adibire la dipendente negli orari residui e dovendo la società assegnare comunque un'altra risorsa alla cassa, che sarebbe rimasta inoperosa per parte dell'orario di lavoro".

La Cassazione ha dunque ribadito che "la valutazione in concreto svolta, in base alle caratteristiche oggettive e soggettive del caso, sulla ragionevolezza delle singole soluzioni, poiché investe inevitabilmente apprezzamenti di merito e risulta congruamente motivata, non è sindacabile in questa sede di legittimità".

L'analisi condotta dalla Corte d'Appello di Venezia, confermata dalla Cassazione, dimostra come sia necessaria una valutazione caso per caso, attenta alle specificità dell'organizzazione aziendale e alle concrete limitazioni del lavoratore, nel rispetto del principio di ragionevolezza che deve guidare l'interprete nel bilanciamento tra l'interesse del disabile al mantenimento del posto di lavoro e quello del datore di lavoro a garantirsi una prestazione utile all'impresa.

Per tali motivi, il ricorso della lavoratrice è stato respinto con conferma della legittimità del licenziamento.

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